STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Club del Bouledogue Francese Italia CBFI
Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 13/12/2008.
Articolo 1: Denominazione
E' costituita l’associazione denominata “Club del Boulodogue Francese Italia”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
L’associazione opera senza fine di lucro.
Articolo 2: Sede
L’associazione ha sede presso la residenza del Segretario.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
Articolo 3: Durata
L’associazione ha durata illimitata.
Articolo 4: Scopi
L’associazione vuole essere un Ente per:
- Riunire gli amatori del Bouledogue Francese.
- Fare conoscere la razza, la sua storia, il suo standard, il suo carattere, la sua salute ed il suo allevamento.
- Informare e consigliare i proprietari di Bouledogue Francesi o le persone che desiderano diventarlo.
- Essere di sostegno agli allevatori pubblicando una lista delle cucciolate disponibili.
- Tenere un registro dei riproduttori raccomandati.
- Essere di sostegno ai principianti nelle esposizioni canine.
- Fare conoscere le attualità sul Bouledogue Francese in Italia e all’estero.
- Venire in aiuto dei Bouledogue Francesi maltrattati e abbandonati, cercando loro una sistemazione in famiglia in adozione e collaborare con associazioni “Rescue”.
Le attività elencate, a titolo esplicativo e non esaustivo, sono svolte prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti. Tali prestazioni sono rese gratuitamente dagli stessi.
L’associazione organizza altresi attività ed iniziative pubbliche quali conferenze, dibattiti, convegni, pubblicazioni, ecc…
Le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata sono rimborsate previa presentazione della documentazione ed entri limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il CBFI adotta un proprio Codice Etico (in calce al presente Statuto) per la tutela dei soggetti di razza Bouledogue Francese, siano essi di proprietà di privati o di allevatori, in cui si propongono anche una serie di linee guida per il corretto svolgimento dell’attività di allevatore di cani di razza Bouledogue Francese in Italia. Richiede ai suoi Soci di accettare e rispettare il suddetto Codice Etico.
Il CBFI approva e appoggia il Codice Etico dell’allevatore di cani proposto dall’E.N.C.I., sulla base del quale il codice etico CBFI è armonizzato. Di fronte ad argomenti similmente trattati prevale sempre il Codice Etico CBFI, specifico per la razza Bouledogue Francese.
Articolo 5: Soci
Sono Soci le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, di accertata moralità interessate agli scopi dell’associazione.
I Soci sono:
Soci Fondatori,
Soci Sostenitori,
Soci Ordinari.
I loro diritti e doveri nei confronti della Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono eguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci Sostenitori ed i Soci Fondatori ne verseranno una maggiore, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Associazione dai Soci.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
E' Socio Fondatore chi ha dato origine all’associazione o chi è cooptato nella stessa su parere del Consiglio Direttivo con la maggioranza del 75 per cento.
Per essere Socio Ordinario e Socio Sostenitore, bisogna essere presentato da un Socio e avanzare domanda scritta; in tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto dell’Associazione CBFI e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall’Assemblea e il Codice Etico in calce al presente Statuto, ed avere l’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione che potrà votare con voto segreto senza comunicare le motivazioni della suo decisione.
Chi avesse già prodotto almeno due cucciolate regolarmente registrate all’E.N.C.I. o altri organismi internazionali similari dovrà essere considerato Socio Sostenitore.
Possono aderire tutte le persone amanti della razza sia che abbiano un cane iscritto al R.O.I. o non iscritto, sia che non lo abbiano affatto. Tuttavia il possesso di un cane non iscritto suppone che l’aderente non lo faccia riprodurre e che il suo comportamento in contraddizione con la difesa del cane iscritto al R.O.I. sia causa di rifiuto di iscrizione o di esclusione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre attribuire la qualifica di Socio Onorario a persone, enti o istituzioni particolarmente meritevoli nei confronti del CBFI o dei suoi scopi sociali. Ai Soci Onorari non spetta il diritto di voto nelle Assemblee dell’Associazione e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Articolo 6: Recesso e esclusione
I Soci cessano di fare parte dell’Associazione per recesso o esclusione.
Il Socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare; in difetto l’iscrizione si intende rinnovata per l’anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota.
I Soci in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi decadono automaticamente dall’Associazione.
L’esclusione del Socio per grave e giusta causa deve essere deliberata dal Consiglio.
I Soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono riavere i contributi versati.
Non saranno accettate adesioni di coloro che allevano più di 4 razze.
Non potranno accedere a cariche nel direttivo i soci che allevano più di 2 razze.
Non saranno accettate adesioni di chi avesse pendenze penali passate o in corso relative maltrat-tamento degli animali o affini.
Non saranno accettate adesioni di negozianti, commercianti e grossisti di animali.
Articolo 7: L'Assemblea
L'Assemblea Generale è composta dai Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari in regola con il versamento della quota Sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio, sia esso Fondatore, Ordinario o Sostenitore, ha diritto ad un voto che può esprimere essendo presente o per posta, con lettera A.R., allegando copia del proprio documento di identità.
L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti ed eseguire il conto dei risultati. Il voto avviene di norma in modo palese, per alzata di mano. Solo in caso di elezione dei membri del Consiglio Direttivo il voto avviene in modo segreto utilizzando schede raccolte in apposite urne. L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad una altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nella sede definita dal Consiglio entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso. In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio o lo richieda almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto da ogni singolo proponente, indirizzata al Presidente dell’Associazione, firmata e inviata all’Associazione stessa via raccomandata a/r.
La convocazione è effettuata dal Presidente con l'invio, tramite raccomandata a/r o posta elettronica con ricevuta di ritorno, ai Soci dell’invito a parteciparvi, contenente l’indicazione della data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. La convocazione deve essere spedita almeno 30 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per posta, almeno la metà più uno dei Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell' invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.
L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Associazione;
b) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
d) sull’approvazione del bilancio d’esercizio presentato dal Consiglio Direttivo;
e) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
f) sulle eventuali proposte presentate da almeno un terzo dei Soci dell’Associazione aventi diritto di voto per apportare modifiche allo Statuto;
g) su eventuali problematiche sollevate da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo;
h) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Qualora si verifichi il caso come dal precedente punto b) del presente Statuto, le norme per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo sono le seguenti:
a) L’elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo avviene dietro presentazione di candidatura spontanea del singolo Socio, sia esso Socio fondatore, ordinario o sostenitore, purché avente diritto di voto, in regola col pagamento della quota sociale e privo di alcun provvedimento disciplinare a suo carico;
b) i Soci che desiderino candidarsi alla carica di Consigliere devono inviare via raccomandata a/r, entro 60 giorni dalla scadenza del Consiglio Direttivo in carica, domanda scritta, compilando apposito modulo, indirizzata al Presidente;
c) i singoli candidati che propongono la propria candidatura attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e, comunque, la ricorrenza dei seguenti requisiti, la cui insussistenza comporta l’ineleggibilità o l’immediata decadenza del membro eletto:
- di essere soci aventi diritto di voto;
- di non essere sottoposti a provvedimento disciplinare con cui sia stata comminata la sanzione della sospensione dal Consiglio Direttivo;
- di non essere sottoposti a provvedimento disciplinare con cui sia stata comminata alcuna sanzione dall'Enci, Gruppi Cinofili o Associazioni specializzate;
d) Non meno di 30 giorni prima dell’Assemblea in cui si terrà la votazione per il nuovo Consiglio Direttivo, verificata la regolare presentazione delle domande e l’eleggibilità dei singoli candidati, tutti i nominativi dei candidati ammessi vengono pubblicati sul sito web dell’Associazione;
e) I candidati verranno eletti sulla base dei voti ricevuti in Assemblea secondo una graduatoria di punteggi;
f) Ogni Socio avente diritto di voto in Assemblea può votare un solo candidato. Il voto avviene in modo segreto utilizzando schede raccolte in apposite urne;
g) L’elezione viene comunicata al candidato, il quale, a pena di decadenza, provvede ad accettarla nei quindici giorni successivi, con dichiarazione scritta trasmessa via raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito ai fini della votazione allorché tutti i membri eletti abbiano accettato la carica. Trascorso il termine di cui sopra senza che sia pervenuta l’accettazione del Consigliere eletto, o nel caso in cui pervenga nel medesimo termine una dichiarazione scritta di rinuncia, subentra il primo dei candidati non eletti;
h) il nuovo Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal candidato che ha ottenuto più voti, nomina il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente.
Articolo 8: Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto per la durata del primo mandato, 1 anno, da 5 Soci Fondatori eletti dagli stessi. Successivamente il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero dispari minimo di cinque ad un massimo di sette Consiglieri, votati dall’Assemblea Generale con un rapporto rispettivamente di 3 o 4 consiglieri tra i Soci Fondatori e 2 o 3 consiglieri tra i tutti i Soci che abbiano presentato candidatura.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili, mentre il Presidente non potrà essere in carica per più di 2 mandati consecutivi.
Qualora venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino alla scadenza del Consigliere sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione della Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.
Si pone l’obbligo per gli eventuali futuri membri del Consiglio Direttivo di essere possessori di almeno un esemplare di razza Bouledogue Francese.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; è responsabile della amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti finanziari; propone le eventuali modifiche da apportare allo Statuto; decide sulla ammissione dei nuovi Soci; indica e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni; conferisce incarichi a consulenti o periti.
Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente, di un Vicepresidente, di un Tesoriere della Associazione, che saranno eletti fra i Consiglieri, e di un Segretario che potrà non farne parte; essi non potranno mai essere remunerati.
Il Consiglio potrà provvedere alla nomina di Comitati, formati da persone particolarmente competenti, atti a lavorare su determinati argomenti con il compito di indirizzare il Consiglio Direttivo ed i Soci, proponendo al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. La loro carica coinciderà con quella del Consiglio Direttivo e potranno essere riconfermati. Qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni od altre cause, uno o più membri del Comitato Tecnico, spetterà al Presidente della Società richiederne la sostituzione al Consiglio Direttivo della Società. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, anche i Comitati s'intenderanno decaduti.
Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno e straordinariamente qualora lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza del Consiglio. Gli avvisi di convocazione verranno diramati, via raccomandata a/r o posta elettronica con ricevuta di ritorno, dal Presidente almeno 30 giorni prima di ciascuna riunione. Sono ammesse riunioni telematiche in videoconferenza qualora non sia possibile un incontro di persona.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Articolo 9: Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio intero: le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, altrimenti da un membro scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Il Presidente è autorizzato a riscuotere contributi ed ogni altra sovvenzione per l'Associazione da parte di Enti privati.
Articolo 10: Patrimonio ed Amministrazione
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo;
E’ fatto divieto di distribuire ad alcun membro anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali del CBFI e di quelle ad esse direttamente connesse (Rescue).
In caso di scioglimento della Associazione specializzata denominata CBFI il patrimonio della stessa sarà destinato a finalità di utilità generale.
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica fino a quando l’Assemblea generale dei Soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite. Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli associati per le loro prestazione in ambito associativo, così come l’assegnazione di utili. Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate a piè di lista ed autorizzate.
Articolo 11: Norme Disciplinari
Ogni Socio, anche se riveste cariche in seno alla Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva e il Codice Etico in calce al presente Statuto.
Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio dovrà essere adottata a maggioranza e con la presenza dei due terzi dei membri del Consiglio.
Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio, il quale si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Associazione.
In caso di mancanze gravi con pericolo di danno all’Associazione o a terzi, il Consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti Sociali.
I provvedimenti disciplinari che il Consiglio può adottare a carico di un Socio sono i seguenti:
* richiamo scritto sotto forma di censura
* sospensione fino ad un massimo di tre anni
* espulsione
In caso di particolare gravità, che comporta l’espulsione di un Socio, il Consiglio avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall'E.N.C.I. a carico di un proprio Socio, iscritto all’Associazione, saranno adottati anche da questa.
Articolo 12: Attuazione e modifiche
Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta alla Assemblea Generale se non dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto da ogni singolo proponente, indirizzata al Presidente dell’Associazione, firmata e inviata all’Associazione stessa via raccomandata a/r. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno un terzo più uno degli aventi diritto al voto.
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto e sarà provveduto mediante regolamento.






